(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2001) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 663 del 12 marzo 2001; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i trasferimenti del personale appartenente al Corpo forestale provinciale, di seguito denominato, "personale forestale", tra i servizi della ripartizione foreste, ai sensi dell'Art. 13 della legge provinciale 10 agosto 1995, n. 16. 2. Ai fini del comma 1 sono considerati servizi della ripartizione foreste le seguenti unita' organizzative con personale forestale del contingente dei posti della stessa ripartizione: a) la direzione di ripartizione; b) gli uffici centrali, compresa l'azienda provinciale foreste e demanio; c) gli ispettorati forestali; d) i servizi di coordinamento; e) le stazioni forestali; f) le stazioni di sorveglianza del Parco nazionale dello Stelvio situate sul territorio della provincia autonoma di Bolzano; g) i posti di custodia ittico-venatoria.