(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                   Adige n. 15 del 10 aprile 2001)

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

    Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale  n.  663 del
12 marzo 2001;

                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.   Il  presente  regolamento  disciplina  i  trasferimenti  del
personale  appartenente  al  Corpo  forestale provinciale, di seguito
denominato,  "personale  forestale", tra i servizi della ripartizione
foreste,  ai  sensi  dell'Art.  13  della legge provinciale 10 agosto
1995, n. 16.
    2.   Ai   fini   del  comma  1  sono  considerati  servizi  della
ripartizione  foreste  le seguenti unita' organizzative con personale
forestale del contingente dei posti della stessa ripartizione:
      a) la direzione di ripartizione;
      b) gli  uffici centrali, compresa l'azienda provinciale foreste
e demanio;
      c) gli ispettorati forestali;
      d) i servizi di coordinamento;
      e) le stazioni forestali;
      f) le  stazioni  di  sorveglianza  del  Parco  nazionale  dello
Stelvio situate sul territorio della provincia autonoma di Bolzano;
      g) i posti di custodia ittico-venatoria.